In generale, dunque, che si parli di rapporti fra privati cittadini, professionisti o imprese, l'insieme delle attività legali tese a recuperare gli importi dovuti al creditore è qualificabile come "recupero crediti". Si parla di un insieme di attività in quanto sono diversi gli strumenti che possono essere adottati: non necessariamente, infatti, si ricorre al giudizio. Esaminiamo dunque più in dettaglio quali sono le possibilità per la tutela dei propri diritti di creditore. Il primo passo solitamente compiuto — venuti meno eventuali tentativi di dialogo informale con il debitore — consiste nella formulazione di una diffida di pagamento. La diffida rappresenta una formalizzazione della richiesta di restituzione di quanto spettante: viene redatta per scritto e recapitata al debitore con mezzi che consentano la prova della ricezione (ad esempio una PEC oppure una raccomandata con avviso di ricevimento). Tale atto non necessariamente deve essere redatto da un avvocato, ma deve contenere una serie di indicazioni fondamentali a tutela del creditore: La diffida assolve due funzioni essenziali: Prima di poter procedere in giudizio, in determinati casi risulta necessario effettuare un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia. La legge prevede i casi in cui sia necessaria la negoziazione assistita obbligatoria, disciplinata dall'art. 3 del D.L. 132/2014 (conv. in L. 162/2014), che richiede l'intervento di avvocati di entrambe le parti. Qualora il tentativo di recupero riguardi invece materie quali diritti reali, locazioni, successioni ereditarie e altre indicate dalla legge, è previsto il ricorso alla mediazione obbligatoria innanzi a un organismo terzo e imparziale, ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Talvolta può accadere che il creditore stesso, a seguito di una valutazione della situazione con l'ausilio del proprio legale, preferisca evitare il ricorso al giudizio, che implica necessariamente una dilatazione dei tempi e dei costi, a fronte di situazioni patrimoniali del debitore che lascino prospettare concrete difficoltà nel recupero integrale delle somme spettanti. Esperiti gli adempimenti sin qui descritti, qualora i tentativi di conciliazione non vadano a buon fine e l'azione giudiziaria divenga l'unica via percorribile, si procede in giudizio. Gli strumenti disponibili sono diversi e di diversa incisività. Attraverso la presentazione di un ricorso al Giudice civile, il creditore può ottenere il provvedimento denominato decreto ingiuntivo (strumento monitorio), il quale impone al debitore la restituzione di quanto dovuto. Dalla notifica del decreto decorre il termine di quaranta giorni entro cui il debitore può proporre opposizione (artt. 633 e ss. c.p.c.). In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo diviene esecutivo e consente di avviare l'esecuzione forzata, ossia il pignoramento dei beni di proprietà del debitore. In taluni casi previsti dalla legge, il decreto ingiuntivo può essere emesso direttamente come provvisoriamente esecutivo, consentendo di procedere immediatamente al pignoramento. Perché sia ammissibile il ricorso al decreto ingiuntivo, il credito deve essere liquido (determinato in una somma certa), certo ed esigibile, nonché dimostrabile mediante prove scritte. Se il debitore si oppone, il procedimento si trasforma in giudizio ordinario innanzi al Tribunale o, nei casi previsti dalla legge, innanzi al Giudice di Pace. Può accadere che occorra acquisire mezzi di prova a sostegno della propria posizione creditoria: si può, ad esempio, richiedere l'audizione di testimoni o disporre perizie tecniche. In tali casi si procede con atto di citazione, con il quale si instaura il giudizio ordinario di cognizione. Se i precedenti tentativi non sono andati a buon fine, è possibile fare ricorso al recupero coattivo, che implica il pignoramento dei beni mobili e/o immobili di proprietà del soggetto debitore, ovvero di crediti di cui il debitore è titolare nei confronti di terzi (ad esempio, lo stipendio o la pensione). Si distingue pertanto tra: Il pignoramento è preceduto da un'ultima intimazione di pagamento: il precetto, redatto dal legale del creditore ai sensi dell'art. 480 c.p.c. Esso contiene l'intimazione al debitore di saldare il debito entro un termine non inferiore a dieci giorni, decorsi i quali potranno essere avviate le procedure di esecuzione forzata. L'esecuzione forzata ha avvio con l'atto di pignoramento, notificato al debitore a cura dell'ufficiale giudiziario, il quale contiene il divieto di disporre dei beni oggetto di pignoramento, in quanto assoggettati a espropriazione ai sensi dell'art. 492 c.p.c. È importante non confondere i due atti: il precetto è redatto dal creditore tramite il proprio legale, mentre il pignoramento è compiuto dall'ufficiale giudiziario e deve essere notificato entro novanta giorni dalla notifica del precetto, scaduti i quali il precetto diviene inefficace (art. 481 c.p.c.). L'atto di pignoramento deve precisare il credito per il quale viene posto in essere e i beni oggetto del vincolo. Deve inoltre contenere l'invito al debitore a dichiarare la propria residenza o il proprio domicilio, nonché l'avvertimento circa la possibilità di richiedere al Giudice competente la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro pari al credito dovuto, aumentato degli interessi e delle spese di esecuzione (art. 495 c.p.c.). Il debitore può evitare il pignoramento versando direttamente all'ufficiale giudiziario l'intera somma dovuta, comprensiva delle spese, affinché questi la consegni al creditore (art. 494 c.p.c.). Qualora il pignoramento riguardi beni mobili, il debitore potrà versare la somma del credito maggiorata del 20%. Nel caso in cui i beni pignorati non siano sufficienti a coprire la somma dovuta, il debitore può essere invitato a indicare ulteriori beni pignorabili, idonei a coprire il residuo, nonché le generalità di eventuali terzi che a loro volta gli siano debitori, al fine di aggredire tali crediti (art. 492 c.p.c.). È inoltre possibile richiedere tramite istanza al Presidente del Tribunale l'autorizzazione a effettuare una ricerca telematica dei beni pignorabili in capo al debitore, attraverso l'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali (art. 492-bis c.p.c.). L'eventualità di un credito non corrisposto è una circostanza spiacevole nella quale non si vorrebbe mai incorrere. Come si è visto, tuttavia, la legge predispone una serie di strumenti utili al recupero delle somme spettanti, privilegiando in prima battuta soluzioni negoziali — anche al fine di ridurre i tempi e i costi del recupero giudiziale — e prevedendo, in caso di loro fallimento, provvedimenti progressivamente più incisivi nei confronti del debitore.
Recupero del credito: come agire legalmente
La diffida
La conciliazione
Azione giudiziaria e recupero crediti
Il decreto ingiuntivo
L'atto di citazione
Il recupero forzoso
Il contenuto dell'atto di pignoramento
Conclusioni
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